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CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA (COMPROMESSO)


CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
(facsimile)
   
 
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:
A promittente acquirente
Cognome e nome . . .
Luogo e data di nascita . . .
Residenza . . .
Codice Fiscale . . .
B promittente venditrice
Cognome e nome . . .
Luogo e data di nascita . . .
Residenza . . .
Codice Fiscale . . .
Convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La parte promittente venditrice, promette e si obbliga a vendere alla parte promittente
acquirente, che a sua volta promette e si obbliga ad acquistare per sé e/o per terze persone
od enti che si riserva di indicare alla stipula dell’atto notarile, l’unità immobiliare
appresso descritta e che precisamente forma oggetto del presente contratto:
Immobile sito in . . .
Descrizione dell’immobile . . .
Dati catastali . . .
L’unità immobiliare è attualmente intestata a
Cognome e nome . . .
Luogo e data di nascita . . .
La parte promittente venditrice consegna alla parte promittente acquirente copia della
seguente
documentazione:
- atto di provenienza
- scheda identificativa catastale
- regolamento di condominio e tabella millesimale della porzione immobiliare in oggetto
- contratto di locazione
ART. 2 - VENDITA NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO
La vendita sarà fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui detta
unità immobiliare attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze,
dipendenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive così come visti dalla parte
promittente acquirente e dalla stessa trovati di suo gradimento.
 

 
ART. 3 - PIENA PROPRIETÀ DEL BENE
La parte promittente venditrice dichiara di avere la piena e personale proprietà e la
pacifica disponibilità per la vendita della suddetta unità immobiliare e che la stessa
viene venduta libera da persone e cose ed altresì franca e libera da pesi e vincoli, da
trascrizioni pregiudizievoli o ipoteche (inserire eventuali eccezioni).
Per quanto sopra, presta al riguardo la più ampia garanzia da evizione e da molestie
nel possesso. Garantisce in particolare che l’immobile non è sottoposto alle norme della
legge n. 1089 del 1/6/1939 (tutela immobili storici) e che non ha nella storia della proprietà
trasferimenti per donazioni, tali da rendere applicabile la norma dell’art. 563 del
codice civile.
La parte promittente venditrice dichiara inoltre:
- che l’intera unità immobiliare è pienamente conforme alle disposizioni delle norme
e dei regolamenti urbanistici ed edilizi
- ma che in data é stata presentata regolare domanda di condono (indicare gli estremi).
Attesta inoltre che il reddito fondiario dell’immobile, oggetto della presente, è stato
denunciato nell’ultima dichiarazione dei redditi e che si ripromette di farlo anche nella
prossima, qualora non fosse stipulato il contratto notarile di trasferimento.
ART. 4 - DIRITTI DI COMPROPRIETÀ
Nella futura vendita saranno compresi i diritti di comproprietà e ogni altro diritto sulle
parti comuni dello stabile di cui fa parte l’unità immobiliare in oggetto. Dette parti
comuni sono indivisibili tra condomini ed i diritti di questi ultimi in ordine alle stesse
sono regolati nel Regolamento di condominio - che la parte promittente acquirente si
obbliga sin d’ora ad accettare in ogni sua parte per sé, eredi ed aventi causa - e, in
assenza di tale regolamento, dalla legge, dagli usi e dalle consuetudini locali.
   

 


ART. 5 - PREZZO DELLA VENDITA
Il prezzo della futura vendita viene dalle parti di comune accordo pattuito in euro:
in cifre . . .
In lettere . . .
che la parte promittente acquirente si impegna a pagare alla parte promittente venditrice
nei modi e nei termini seguenti:
a) quanto a euro . . .
vengono versate contestualmente alla sottoscrizione della presente promessa di vendita,
- a titolo di caparra confirmatoria, oppure
- a titolo di acconto sul maggior prezzo e non di caparra oppure
- a titolo di caparra penale
somma che la parte promittente venditrice dichiara di aver ricevuto; rilasciando all’uopo
relativa quietanza con la sottoscrizione della presente
b) quanto alla rimanente somma di euro . . .
la stessa verrà corrisposta come segue:
b1) quanto a euro . . .
Entro e non oltre il . . .
b2) quanto a euro . . .
a totale saldo del dovuto all’atto della stipula del rogito notarile di compravendita, contestualmente
al quale sarà trasferito il possesso.
Il saldo, o parte di esso, potrà essere anche corrisposto a mezzo mandato irrevocabile
di accredito del netto ricavo di mutuo bancario che la parte promittente acquirente potrà
istruire presso istituto di credito di sua scelta e con garanzia sull’immobile in oggetto.
ART. 6 - ROGITO NOTARILE
Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre il. . ..presso il Notaio scelto
a cura della parte promittente acquirente, che si impegna a comunicare il nominativo
dello stesso almeno una settimana prima della data fissata per l’atto. Imposte e tasse
sono a carico delle parti come per legge.
ART. 7 - PROMESSA DI VENDITA
Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che la presente promessa di compravendita,
avendo esclusivamente valore obbligatorio tra le parti stesse, non determina
ancora il trasferimento della proprietà dell’immobile in oggetto, il quale si verificherà
unicamente, cosi come ogni altro effetto reale, con la stipulazione dell’atto pubblico
notarile.
Da tale data gli utili e gli oneri della proprietà andranno rispettivamente a favore ed a
carico della parte promittente acquirente.
Le spese condominiali per opere, solo approvate in preventivo oppure già eseguite, non
ancora pagate in tutto o in parte al momento della stipulazione dell’atto pubblico, saranno
a carico di . . .
 
   



ART. 8 - SPESE DI REGISTRO E DI BOLLO
Le spese di registro, di bollo e le altre eventuali inerenti, comprese le conseguenti ipoteche,
soprattasse e sanzioni, comunque relative alla presente scrittura, saranno interamente
a carico della parte che, non conformandosi a quanto in essa contenuto e previsto,
darà causa al suo utilizzo ed alla sua eventuale produzione in giudizio.
Data
. . .
Parte promittente venditrice Parte promittente acquirente
. . . . . .
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente
gli articoli 2, 3, 4, 7 della presente scrittura.
Parte promittente venditrice Parte promittente acquirente

 

 

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