La legge riconosce il diritto di chi ha stipulato un contratto di mutuo di estinguere anticipatamente il suo debito nei confronti della banca. Per l'estinzione anticipata o parziale di un mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione non si pagano penali. Eventuali clausole o patti contrari sono nulli. Quindi sono esenti da penale:
i mutui per l'acquisto della prima casa stipulati con una banca a partire dal 2 febbraio 2007 ;
i mutui stipulati con qualsiasi soggetto (banca, finanziaria...) per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione o dell'unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economico/professionale a partire dal 3 aprile 2007.
Per i mutui stipulati prima del 2/2/07 o del 3/4/07, le banche e le associazioni di consumatori si sono accordate per fissare penali più eque (l'accordo è del 2 maggio 2007)
Mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007 (o del 3 aprile 2007 a seconda del caso)
Per questi mutui le banche (attraverso l'Abi, l'associazione che le rappresenta) e le associazioni di consumatori (CNCU ) hanno concluso un accordo il 2 maggio 2007 per fissare penali meno gravose. Ecco le penali caso per caso. Mutui a tasso variabile stipulati prima del 2/2/07 (o del 3/4/07 a seconda del caso) e mutui a tasso fisso stipulati prima del primo gennaio 2001:
nessuna penale, se si rescinde negli ultimi due anni di ammortamento;
penale massima pari allo 0,20%, se si rescinde nel terz'ultimo anno di ammortamento;
penale massima pari allo 0,50% se si rescinde prima del terz'ultimo anno di ammortamento.
Se il contratto prevedeva una penale di importo uguale o inferiore a quelle fissate dagli accordi, questa è ridotta di 0,20 punti percentuali.
Queste penali massime valgono anche per i mutui a tasso misto stipulati prima del 1/1/2001 e per quelli stipulati successivamente per i quali la variazione del tipo di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) sia prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali a due anni. Nei casi in cui le cadenze siano superiori a due anni si applicano queste misure massime solo se al momento dell'estinzione anticipata sia in vigore il tasso variabile. Mutui a tasso fisso stipulati dopo il 31 dicembre 2000:
nessuna penale se si recede negli ultimi due anni di ammortamento;
penale massima dello 0,20% se si recede nel terz'ultimo anno di ammortamento;
penale massima dell'1,50% se si recede nella seconda metà del periodo di ammortamento (comunque prima del terz'ultimo anno);
penale massima dell'1,90% se si recede nella prima metà del periodo di ammortamento.
Se il contratto prevedeva già una penale di importo uguale o inferiore a quelle fissate dagli accordi, sono previste alcune riduzioni:
di 0,25 punti percentuali se la penale è uguale o superiore all'1,25%;
di 0,15 punti percentuali se la penale è inferiore all'1,25%.
Queste penali massime si applicano anche ai mutui a tasso misto stipulati dopo il 31/12/2000 per i quali la variazione della tipo di tasso (da fisso a variabile o viceversa) sia prevista con cadenze periodiche superiori ai due anni nel caso in cui al momento dell'estinzione anticipata sia vigente il tasso fisso. In questi casi il periodo di ammortamento da tenere in considerazione è quello regolato dal tasso fisso vigente al momento dell'estinzione anticipata.
TABELLA RIASSUNTIVA ESTIZIONE ANTICIPATA
Tasso/Mutuo
Sottoscritto prima del
1° gennaio 2001
Sottoscritto dopo
il 1° gennaio 2001
Fisso
- Massima penale di estinzione = 0,50 sul cap. residuo
- Estinzione nel terz'ultimo anno = 0,20% sul cap. res.
- Durante gli ultimi 2 anni = 0
- Clausola di salvaguardia: se la penale risulta già pari al 0,50% vi è la riduzione allo 0,20%, in caso di tasso fisso o l'azzeramento totale in caso di tasso variabile o misto.
- Estinzione nella 1° metà del finanziamento = 1,90%
- Estinzione nella 2 ° metà del finanziamento = 1,50%
- Estinzione nel terz'ultimo anno = 0,20%
- Estinzione durante gli ultimi 2 anni = 0
Variabile
- Massima penale di estinzione= 1,50% sul capitale residuo
- Estinzione nel terz'ultimo anno = 0,20%capitale residuo - Durante gli ultimi 2 anni = 0
- Clausola di salvaguardia azzeramento totale se già pari a 0,50%
Misto
La penale imputata è relativa al tipo di tasso (fisso o variabile) applicato al momento della richiesta di estinzione.
Tutti i mutuatari dovranno comunque avere dall'accordo, un beneficio quantificato, secondo la tipologia di mutuo tra lo 0,15 e lo 0,25%.
Rinegoziare il tuo mutuo può essere particolarmente vantaggioso e farti risparmiare anche migliaia di euro.
Per una consulenza gratuita telefona o invia un e-mail al nostro consulente bancario.
» CONTATTA IL NOSTRO CONSULENTE BANCARIO
- Massima penale di estinzione = 0,50% sul capitale residuo; - Estinzione nel terz’ultimo anno = 0,20% cap.res. - Durante gli ultimi 2 anni = 0
-
Clausola di salvaguardia se la penale risulta già pari a 0,50% vi è la riduzione allo 0,20%, in caso di tasso fisso o l’azzeramento totale, in caso di tasso variabile o misto