La legislazione prevede agevolazioni fiscali sui mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione principale (prima casa). Con abitazione principale si intende l'immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale (come l'usufrutto) utilizzato come dimora principale per se' e per i propri familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo). Sono rilevanti, a tal fine, le iscrizioni nei registri anagrafici o le autocertificazioni.
Queste le principali agevolazioni fiscali:
Interessi e oneri su mutui acquisto "abitazione principale":
Gli acquirenti di immobili da adibire ad abitazione principale che hanno contratto un mutuo possono usufruire della detrazione di imposta dell'irpef nella misura del 19% degli interessi passivi e gli oneri accessori. Il limite per la detraibilita' e' fissato in 4.000 euro (nuovo importo fissato dalla finanziaria 2008, prima era di 3.615,20 euro) complessivi per anno di imposta.
I principali requisiti per usufruirne sono:
- L'acquisto dell'immobile deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo
- Nel caso in cui l'immobile sia locato deve essere notificato l'atto di sfratto entro tre mesi dall'acquisto, e la casa deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.
Interessi e oneri su mutui costruzione "abitazione principale":
Chi stipula un mutuo per la costruzione della casa di abitazione puo' usufruire della detrazione di imposta dall'irpef nella misura del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori. Il limite per la detraibilita' e' fissato in euro 2.582,28.
La nuova condizione per usufruire del beneficio (prevista dal decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008. d.l.159/07 diventato legge 222/07) e' che il contratto di mutuo intestato al proprietario dell'immobile sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all'inizio dei lavori di costruzione.
Mutui abitazione principale: imposta sostitutiva del 2%
Ulteriore ma non ultima agevolazione rilevante riguarda l'imposta sostitutiva delle imposte dovute (registro, ipotecarie, catastali e bolli) sui contratti di mutuo relativi all'acquisto o alla costruzione dell'abitazione principale.
Per questi contratti, per effetto delle disposizioni della finanziaria 2008 (che ha, in questo caso, modificato l'art.18 del dpr 601/73), si applica l'imposta sostitutiva del 2%.