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Home :: Costruttori :: Tutele e Garanzie di Legge
 
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TUTELE E GARANZIE DI LEGGE
la legge che regolamenta e tutela gli acquirenti quando acquistano un immobile dal costruttore, sia gia' pronto che in costruzione.



Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
(d.l del 21/07/2005)
I punti più importanti di tale decreto sono i seguenti:
   
 
La garanzia sugli acconti versati dagli acquirenti:
Il costruttore è obbligato, pena la nullità del contratto, a prestare fideiussioni bancarie o assicurative sulle somme riscosse. In caso di crisi l’acquirente potrà far valere tale garanzia per ottenere il rimborso di quanto versato.
Garanzia di 10 anni.  
Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale
o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
 
I limiti alla possibilità di revocatoria:  
Gli acquirenti che entro 12 mesi dall’acquisto stabiliscano la loro residenza nell’immobile, se acquistato al giusto prezzo, non sono soggetti  ad azione revocatoria in caso di fallimento del costruttore.
   
L’istituzione del fondo di solidarietà:
A tutela dei danni subiti a causa dell’insolvenza dei costruttori, servirà ad indennizzare le vittime di fallimenti in corso al 31 dicembre 1993 o ancora aperte al momento dell’entrata in vigore del decreto e sarà gestito dal Cosap.

 

SCARICA IL PDF Vedi il testo integrale del d.l.21/07/2005
   

 

 

 

 

 



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