In caso di vendita della propria “Prima Casa” e riacquisto entro un anno di altra “Prima Casa”, il contribuente non solo potrà avvalersi nuovamente delle agevolazioni fiscali prima casa, ma potrà anche avvalersi di un credito d’imposta.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “Prima Casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’iva dovuta in relazione al secondo acquisto
Imposta di registro pagata sul primo acquisto
Imposta di registro dovuta sul secondo acquisto
€ 3.000
€ 4.000
Credito d'Imposta spettante € 3.000
Quindi avrei dovuto pagare €.4.000 per le imposte sulla seconda casa acquistata, ma avendo un credito di €.3.000, dovrò pagare soltanto la differenza cioè €.1.000.
Può usufruire del credito d’imposta anche chi ha acquistato l’abitazione con atto soggetto ad iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha usufruito formalmente delle agevolazioni “Prima Casa”) ma comunque non prima dell’entrata in vigore della legge n.168 del 1982.
In tal caso è però richiesto che l’acquirente già allora fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto di prima casa.
Utilizzo del credito d’imposta
Oltre al caso su citato di decurtarlo direttamente dalla nuova imposta di registro che andremo a pagare, il credito di imposta si può utilizzare liberamente anche in altri modi:
In diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
In diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto.
In compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24
Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando o meno se intende utilizzarlo in detrazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto stesso.
Quando non spetta il credito d’Imposta
Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima casa” in realazione al precedente acquisto, il credito d’imposta non spetta nelle seguenti ipotesi:
Se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “Prima Casa”
Se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti di “Prima Casa”
Se l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte
Schema riassuntivo del CREDITO D’IMPOSTA
A CHI COMPETE
A chi acquista la prima casa entro un anno dalla vendita di quella che aveva acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni.
QUANTO SPETTA
Importo pari all’imposta di registro o all’iva pagata con il primo acquisto (in ogni caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto)
QUANDO UTILIZZARLO
In detrazione delle imposte: di registro, ipotecaria, catastale dovute sul secondo acquisto o su altri atti successivi.
In diminuzione dell’Irpef dovuta per l’anno in cui è stato riconosciuto il credito.
In compensazione di altri tributi o contributi da versare con il mod.F24.