Organismi di mediazione: come funzionano e dove trovarli

Scarica l'elenco completo dei 179 organismi di mediazione autorizzati dal Ministero

Da questo lunedì è divenuta obbligatoria la via del tentativo di conciliazione amichevole tra le parti coinvolte in una lite civile o commerciale. Per alcune materie, dalle locazioni all’affitto di aziende, dalle successioni ai contratti assicurativi, il passaggio da uno dei 179 organismi di mediazione fin qui accreditati dal ministero della Giustizia diventa «condizione di procedibilità». In questa prima fase la scelta di un avvocato è facoltativa, mentre è nescessario rivolgersi a un organismo di mediazione accredita, la cui lista completa è scaricabile da DalProprietario.it.

L’articolo 5, comma 1, del Dlgs 28/2010 elenca i casi per cui la procedura di tentativo di conciliazione si fa obbligatoria. Da questi casi restano al momento escluse le controversie condominiali e sulla rc auto, per le quali il tentativo di conciliazione diverrà obbligatorio dal 20 marzo 2012. A meno che il Tar Lazio, da cui si attende l’esito sul ricorso presentato dall’Oua, non blocchi tutto.

Ma come funziona l’organismo di conciliazione?

Ogni cittadino può presentare domanda all’organismo di conciliazione che lui stesso sceglie. Basta consultare l’elenco degli organismi di conciliazione, compilare il modulo, spesso recuperabile sulle pagine internet dell’ente prescelto, anticipare 40 euro per l’avvio dell’iter e aspettare di essere convocati. Chi vuole può anche rivolgersi all’avvocato, che ha l’obbligo di informare il cliente della «condizione». Tuttavia, l’assistenza di un legale non è necessaria e la nomina è solo una facoltà delle parti.

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Alla presentazione della domanda, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e stabilisce anche l’importo, in base alla posta in gioco, dell’indennità che ciascuna parte è tenuta a pagare per intero. Il Dm 180/2010 indica le tariffe per gli organismi pubblici, da un minimo di 65 euro per le liti di valore fino a 1.000 euro, a un massimo di 9.200 euro per quelle di importi superiori a 5 milioni di euro. Gli enti privati possono stabilire in proprio i costi, ma finora si sono allineati ai tetti ministeriali. Comunque sia, spese di avvio e indennità di mediazione vanno ridotte di un terzo nelle procedure obbligatorie.

Entro 15 giorni il responsabile dell’organismo mette in calendario il primo incontro, che può anche essere l’ultimo: se il convenuto non si presenta la procedura si chiude subito con il verbale di mancato accordo (e scatta lo sconto di un ulteriore terzo sull’indennità) che lascia l’attore libero di procedere per le vie ordinarie. In questo caso il convenuto che non compare non paga nulla.

Nel corso del primo appuntamento e di quelli successivi il mediatore si confronta con le parti – insieme o separatamente – per cercare la soluzione che possa soddisfare tutti. La condizione di procedibilità, tuttavia, non impone che la lite sia risolta positivamente, ma semplicemente che si sia tentata la strada dell’alternativa al giudizio. Come visto, infatti, anche il verbale di mancato accordo soddisfa il requisito.

Le parti possono anche optare per la «proposta», chiedendo al mediatore di avanzare una soluzione. In questo caso il parere ha conseguenze nel giudizio ordinario (ad esempio, chi rifiuta la proposta e dal giudice ottiene un risultato simile pagherà le spese del procedimento). Tuttavia, quella della proposta è una mera eventualità. Perché difficilmente le parti si metteranno volontariamente nelle mani di un mediatore e perché altrettanto difficilmente gli organismi adotteranno regolamenti che prevedano un vero e proprio obbligo di formulare una proposta.

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7 Commenti a Organismi di mediazione: come funzionano e dove trovarli

  1. Marco commenta:

    L’Organismo di Mediazione dell’Accademia Nazionale del Diritto pratica le tariffe più vantaggiose in materia di mediazione, ma sopratutto è gestita da professionisti, e non da speculatori o arrivisti, che conoscono bene le materie giuridiche
    Marco

  2. Gabriele Pardo commenta:

    Concordo con Marco,
    la Mediazione è un istituto molto delicato e i buoni esiti ruotano intorno alla serietà degli Organismi – che purtroppo la legge non disciplina in modo dettagliato lasciandogli grosse libertà – e alle competenze dei mediatori.
    E’ molto importante, soprattutto in questa fase, investire sulla qualità e fare attenzione alle caratteristiche dei soggetti che si affacciano in questo nuovo (ma neanche tanto) mondo delle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie.
    Gli operatori del settore riempiranno di contenuti e sostanza il contenitore che ha creato la legge quindi chi ha le giuste caratteristiche farebbe bene a rimboccarsi le maniche e a guardare la mediazione come una grande opportunità sociale prima ancora che giuridica.

  3. Mixer commenta:

    io ero conciliatore sotto il precedente regime normativo.corso principale e successivi.poi indizione di nuovi corsi a pagamento nel nuovo regime obbligatorio.io e molti altri, stanchi di pagare somme per i corsi e con dubbi sulla loro validità, non ci siamo iscritti.così chi li ha frequentati è diventato mediatore, tutti noialtri:fuori.sono ancora in tempo a fare i corsi integrativi di dieci ore?

  4. Alessandro commenta:

    Concordo in parte sul fatto che bisognerebbe investire in un buon soggetto “mediatore”, sia dal punto di vista della preparazione (cultura generale) e sia su quello puramente etico, però onde evitare che gli Organismi di formazione speculino sul fatto puro di sfornare solo …. corsi (che non costa poco …), la valutazione dei soggetti mediatori andrebbe fatto a monte …… (prima di iniziare i corsi). Eppoi …. ma dove esiste che gli avvocati e/o commercialisti accettino solo mediatori che siano iscritti ai loro albi professionali ….. è una vergogna !!!!! Il sig. Ministro dovrebbe intervenire, ma senza farsi condizionare ……. La Mediazione è una cosa seria …. in questo modo diventa inutile …., purtroppo siamo italiani …..

  5. passalia commenta:

    Si sta costituendo il Sindacato dei mediatori professionali, chi voglia partecipare all’assemblea istitutiva può aprire BLOGMEDIAZIONE luogo di confronto sulla mediazione civile e commerciale oppure scrivere a passalia@inwind.it i propri dati e le proprie coordinate per essere contattato,
    Grazie dell’attenzione

  6. Marco commenta:

    1^ Festa del Mediatore Civile e Commerciale
    giovedì 23 febbraio 2012 ore 19,00
    un Happy Hour
    presso locale LUNCH
    via Marianna Dionigi 19-21, Roma
    (piazza Cavour)
    per info e costi vedi http://www.and-sede-roma.it

  7. Michele Aldo commenta:

    Già giudice di pace in quiescenza dal 6 febbraio 2012, le mie domande per essere iscritto nell’albo dei mediatori vengono tutte respinte, nonostante l’art. 4 comma 4 lett. a) del DM 222/2004 preveda l’iscrizione di diritto per i magistrati in quiescenza.
    Vorrei almeno capire il perchè.

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