Dalle garanzie sui mutui alla regolarizzazione delle “case fantasma”, sono numerosi i provvedimenti contenuti dal Millproroghe che ci riguardano da vicino. Vediamoli uno ad uno, non dimenticando che le osservazioni di Napolitano hanno imposto al Governo una sostanziale revisione del testo.
Il blocco degli sfratti (articolo 2, comma 12-sexies) è prorogato al 31 dicembre 2011. La norma prevede anche che, ai fini della determinazione dell’acconto Irpef 2012, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori (ex commi 1 e 3 dell’articolo 1 della legge 9/2007) con reddito lordo inferiore a 27mila euro, o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap superiore al 66%. Previste minori entrate per 3,38 milioni di euro.
Case fantasma. La presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati al catasto (articolo 2, comma 5-bis) è prorogata al 30 aprile 2011. Viene inoltre disciplinata la procedura di notifica dell’attribuzione della rendita presunta. Si dispone che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio e presso gli Uffici provinciali e i comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente. Disposta anche una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta sono da applicare anche agli immobili non dichiarati in catasto.
Garanzie sui mutui (articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies). Le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continueranno ad assistere il rimborso del finanziamento, nell’ammontare risultante all’originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione. Questo anche nel caso in cui l’ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. L’obiettivo di questa norma è consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui, restando fermo il diritto del debitore che abbia estinto la quinta parte del debito originario a una riduzione proporzionale della somma iscritta, nonché alla parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente.
Conciliazione (articolo 2, comma 16-decies). La disposizione proroga di dodici mesi (al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Questa proroga riguarda solamente le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Dismissioni immobili della Difesa (articolo 2, commi 7 e da 10 a 12). Il comma 10 modifica la destinazione dei proventi: fino al 42,5% alla Difesa, in misura non inferiore al 42,5% all’Erario (da girare al fondo ammortamento titoli di stato), e tra il 5% e il 15% agli enti locali interessati. I commi 11 e 12 poi intervengono sulla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l’alienazione di immobili militari. Il comma 7 è riservato alla dismissione di immobili finalizzata al finanziamento del piano di rientro del Comune di Roma.
Piani particolareggiati (articolo 2, comma 18-quinquies). La norma contiene disposizioni in materia di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. Innanzitutto è prevista la proroga di tre anni del termine (di cui all’articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008), inizialmente fissato in cinque anni, entro il quale deve essere completato l’intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà, nell’ipotesi in cui detto trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, al fine dell’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1 per cento. Inoltre, si sposta all’anno 2005 – in luogo dell’anno 2008, come originariamente previsto dall’articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 – il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le predette misure agevolative in materia di imposte indirette.
Questa la norma più discussa, che sarà eliminata dal Milleproroghe.
Stop demolizioni Campania (articolo 1, comma 2-septies). Si dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle demolizioni derivanti da sentenza penale di immobili ubicati in Campania. Gli immobili interessati dalla sospensione (circa 600 secondo la relazione tecnica) devono essere destinati a prima abitazione e occupati in maniera stabile da soggetti sprovvisti di altra abitazione. La norma mira a fronteggiare le criticità della situazione abitativa della regione. Si darà comunque luogo a demolizione anche prima del termine del 31 dicembre 2011 qualora la sentenza penale di condanna riguardi edifici che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica o privata. Infine, viene disposto che la demolizione venga comunque differita oltre il 31 dicembre 2011 nel caso sia stata accertata violazione dei vincoli paesaggistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Salvo però il caso in cui sia stata perfezionata, entro tale data, la procedura di emanazione del piano paesaggistico. Queste norme, ricordano i tecnici della Camera, trovano fondamento nella mancata operatività per la Campania del condono edilizio a seguito di alcune delibere approvate dalla giunta regionale campana nel 2003 che avevano tuttavia prodotto l’effetto di determinare una situazione di incertezza in relazione ad abusi sanabili.





