In quali casi si può richiedere lo sfratto?
Il procedimento per ottenere la convalida di sfratto può avviarsi ad opera del locatore:
- per finita locazione: avviene alla scadenza del contratto, dopo 8 anni (4+4) o dopo 5 anni (2+3), oppure alle scadenze previste negli accordi locali -per i contratti transitori e di studenti
- per morosità: in caso di mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, oppure in caso di mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.
- per necessità: quando il proprietario intende riutilizzare l'appartamento per i motivi di necessita' previsti dalla legge o per effettuare lavori tassativamente indicati. Cio' e' possibile dopo il primo quadriennio per i contratti liberi, dopo tre anni per quelli concertati; non e' invece previsto per i contratti brevi.
- per inadempimento: riguarda una serie di casi nei quali il giudice, se accerta un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'inquilino (sub-affitto vietato, cambio d'uso non consentito, etc.), puo' emettere una sentenza che ordina il rilascio.
In tutti i casi la procedura si avvia con una intimazione, rivolta dal locatore al conduttore, di lasciare libero l'immobile, con contestuale citazione in udienza del conduttore per la convalida.
In udienza il conduttore può decidere:
- Di non comparire, e in tal caso il giudice ordina la convalida esecutiva efficace dopo 30 giorni;
- Di presentare opposizione, ma se questa non è fondata su prova scritta, il giudice concede comunque la convalida il rilascio dell'immobile, con ordinanza immediatamente esecutiva;
- Di comparire e, se si tratta di uno sfratto per morosità, chiedere che venga concesso un termine di grazia (non superiore a 90 giorni) per consentire il pagamento dei canoni non onorati.