L'omessa o irregolare registrazione dei contratti di locazione comporta le seguenti sanzioni:
dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, se si omette di registrare il contratto;
dal 100% al 200% dell'imposta dovuta sulla differenza, quando il corrispettivo accertato dall'ufficio, pur ridotto di un quarto, è superiore a quello dichiarato;
dal 200% al 400% dell'imposta corrispondente, nel caso l'ufficio contesti l'occultazione, anche parziale, del corrispettivo percepito (dall'importo di questa sanzione va detratto quello eventualmente applicato in relazione alla sanzione 'dal 100% al 200%' sopra descritta).
L'omesso pagamento delle annualità successive prevede invece una sanzione del 30% dell'imposta dovuta.
In caso di errata indicazione del codice tributo o del codice ufficio nel modello di pagamento F23, non è dovuta sanzione qualora si presenti una comunicazione in carta libera all'ufficio interessato (o ad entrambi gli uffici nel caso di errore del codice ufficio) contenente gli elementi necessari per imputare correttamente il versamento.
LA REGOLARIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DEI PAGAMENTI TARDIVI
Attraverso l'istituto del 'ravvedimento operoso' è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.
La volontaria regolarizzazione permette al contribuente di usufruire di una riduzione della sanzione ordinariamente prevista. Lo sconto sulla sanzione sarà tanto più elevato quanto minore è il periodo di tempo trascorso tra la scadenza del termine non rispettato e il momento in cui si decide di sanare l'omissione.
La regolarizzazione avviene con il pagamento (anche non contestuale) delle somme dovute a titolo di imposta di registro, di sanzione amministrativa ridotta e degli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo (attualmente al 2,5%).
In particolare:
- per regolarizzare una mancata registrazione, occorre versare
- una sanzione del 15% dell'imposta dovuta (1/8 del 120%) se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza
- una sanzione del 24% dell'imposta dovuta (1/5 del 120%) se si provvede entro 1 anno dalla scadenza
- per i versamenti tardivi, invece, è dovuta
- una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta (1/8 del 30%) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria
- una sanzione del 6% dell'imposta dovuta (1/5 del 30%) se eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.
Il ravvedimento è possibile soltanto se non sia già intervenuto l'ufficio con atti di contestazione, di accertamento ovvero con accessi, ispezioni e verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.
LE RIDUZIONI DELLE SANZIONI DOPO AVER RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO
A seguito di notifica di un avviso di accertamento, si ha ancora la possibilità di pagare le sanzioni ridotte ad 1/4. E precisamente, quando:
- il pagamento viene effettuato entro i termini per proporre ricorso (cd. 'acquiescenza'); in questo caso viene versato 1/4 della sanzione irrogata dall'ufficio con l'atto di accertamento;
- l'accertamento viene definito 'per adesione', procedimento in cui l'imponibile può risultare definito in misura inferiore rispetto all'atto di accertamento, con conseguente determinazione di sanzione diversa da quella precedentemente irrogata dall'ufficio.
Tale possibilità non è prevista nel caso in cui il contratto sia stato registrato ma sia stato omesso il pagamento dell'imposta per le annualità successive.