Se è vero che le finalità di pubblica sicurezza della normativa in materia di servizi antincendi sono comprensive dei rapporti tra privati (nel senso che ciò che è pericoloso per la generalità dei consociati lo è a maggior ragione per i vicini), non vale il reciproco, per cui una attività non pericolosa sotto il profilo del diritto amministrativo potrebbe tuttavia essere ritenuta pericolosa per i condomini e, come tale, essere vietata da un regolamento condominiale.
* Corte app. civ. Milano, 22 ottobre 1991, n. 1661.
Le spese straordinarie relative agli ascensori, necessarie per l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza, attengono al profilo della proprietà del bene e vanno sostenute da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà esclusiva.
* Trib. civ. Bologna, 2 maggio 1995, n. 685, Pirani c. Condominio di via Marconi n. 16 in Bologna, in Arch. loc. e cond. 1996, 87.
Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti siti al piano terra.
* Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859, Paini e altri c. Condominio Elisabetta, in Arch. loc. e cond. 1994, 831.
La legge della Repubblica italiana 27 marzo 1992 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, come modificata dalla direttiva del medesimo Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE.
* Corte giust. CEE, sez. VI, 16 settembre 1997, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana, in Arch. loc. e cond. 1997, 876. |