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L'OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO

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SOMMARIO
 
a) Domanda riconvenzionale  
b) Domande accessorie
c) Effetti dell'opposizione
d) Mancata comunicazione
e) Ordinanza di rilascio
f) Poteri del giudice
g) Rapporto con art. 55 L. 392/1978
h) Ricorso per cassazione
i) Sospensione dei termini
l) Successivo giudizio
m) Varie

 

a)Domanda riconvenzionale

Nel procedimento sommario di sfratto, la domanda riconvenzionale deve essere spiegata nell'atto di opposizione alla convalida, che costituisce il primo atto difensivo che introduce il giudizio di cognizione e pone fine a quello sommario di sfratto.

* Cass. civ., sez. lav., 29 giugno 1981, n. 4241.

b) Domande accessorie

Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, superata la fase sommaria -nella quale il giudice, ai fini dell'emissione del provvedimento di convalida o dell'ordinanza di rilascio, deve limitare l'indagine all'esame dei presupposti per emettere o denegare quei provvedimenti- devono essere esaminate, nella successiva fase cosiddetta ordinaria, anche le altre domande formulate dall'intimante, ancorchè‚ in via subordinata, nell'atto introduttivo ovvero dedotte successivamente.

* Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1986, n. 6700.

c) Effetti dell'opposizione  

In tema di procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un nuovo processo ordinario in cui le parti possono esercitare le facoltà connesse con le rispettive posizioni. Pertanto È consentito alla parte, in tale fase del procedimento, proporre domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e di risarcimento dei danni.

* Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1991, n. 3154.

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato, ex art. 665 cod. proc. civ., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un procedimento nuovo ed autonomo con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domande riconvenzionali.

* Cass. civ., sez. III, 11 giugno 1983, n. 4023.

L'opposizione dell'intimato ex art. 665 cod. proc. civ. determina, senza che occorra all'uopo un provvedimento del giudice, la conclusione del procedimento di convalida, a carattere sommario, e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito e cognizione ordinari, in cui non si discute più di accoglimento o di rigetto della domanda di convalida, e che si conclude con la pronuncia di una normale sentenza di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato, se la domanda del locatore viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio, se la domanda stessa È invece rigettata.

* Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1982, n. 4803.

Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, l'opposizione dell'intimato introduce un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione anche per quanto riguarda il regime delle eccezioni di incompetenza, con la conseguenza che -in applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. -l'incompetenza per valore può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dal giudice solo nel corso del giudizio di primo grado, sicchè resta precluso alle parti di dolersi del mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza per la prima volta in sede di impugnazione.

* Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1986, n. 289.

 

A seguito dell'opposizione del conduttore, l'intimazione di sfratto per morosità si converte in domanda di risoluzione per inadempimento, assoggettata alle ordinarie regole della competenza per valore, per cui deve ritenersi validamente proposta in comparsa conclusionale l'eccezione di incompetenza per valore.

* Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1982, n. 1529.

d) Mancata comunicazione

Nel procedimento di convalida di sfratto, la mancata comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza, con cui il pretore abbia ordinato il rilascio rimettendo le parti davanti al tribunale competente, non comporta nullità del successivo giudizio di merito e della sentenza in questo emessa, qualora la riassunzione del processo sia avvenuta con atto notificato a tutti gli interessati.
* Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1991, n. 3154.

e) Ordinanza di rilascio

L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato, con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa ex art. 665 cod. proc. civ. nelle condizioni di legge, non ha efficacia sostanziale di giudicato, non risolvendo in modo definitivo un contrasto intorno ai diritti soggettivi in giudizio, bensì di mera pronuncia provvisoria, con conseguenziale natura di ordinanza, ancorché, al fine di motivare il provvedimento di rilascio, venga reputata l'esistenza della mora del conduttore, rientrando ciò nella delibazione sommaria della situazione che il giudice (pretore o conciliatore) deve necessariamente effettuare per valutare l'esistenza o meno dei gravi motivi contrari all'emissione del provvedimento provvisorio.

* Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1983, n. 1777.

L'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c., con riserva delle eccezioni del conduttore convenuto è insuscettibile di passare in giudicato, avendo carattere provvisorio e non essendo quindi idonea a pregiudicare la decisione di merito con cui viene definito il giudizio di opposizione. Trattandosi quindi di provvedimento che non definisce la causa e dichiarato espressamente non impugnabile, non può essere direttamente investito da alcun mezzo di gravame, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. con il ricorso straordinario per cassazione.

* Cass. civ., sez. III, 10 novembre 1999, n. 12474, Plescia c. Di Gennaro.

L'ordinanza di rilascio del bene locato, resa in via provvisoria a norma dell'art. 665 c.p.c., non ha valore di giudicato sostanziale sullo scioglimento del rapporto di locazione, e, pertanto, ove si tratti dell'abitazione coniugale, non osta al successivo subingresso, nella qualità di conduttore, del coniuge cui l'alloggio sia stato assegnato dal giudice della separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392), con il conseguenziale subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di soggetto passivo dell'azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza di detta ordinanza, nonché‚ di legittimato all'opposizione contro tale esecuzione (nella specie, per dedurre la caducazione del titolo, a seguito dell'estinzione del giudizio sulla cessazione della locazione).

* Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8613, Moro c. Vercellino.

L'ordinanza di rilascio emessa dal pretore ai sensi dell'art. 665 c.p.c., rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti -afferenti alla cessazione o alla risoluzione della locazione e, conseguentemente, all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile attuabile in via esecutiva -permangono fin quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salvo restando al conduttore, in caso di estinzione di questo, di far valere nel termine di prescrizione le sue eccezioni in autonomo processo. Parimenti, ha natura di ordinanza il provvedimento del pretore che, al contrario, rigetti l'istanza del locatore, ritenendo fondate le eccezioni dell'intimato, dal momento che la sommaria delibazione di queste non definisce la controversia e non preclude una diversa decisione della fase ulteriore davanti al giudice competente ovvero, in caso di estinzione del giudizio, in separata sede.

* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 1996, n. 6522, Lombardi c. De Santo.

L'eventuale illegittimità dell'ordinanza provvisoria di rilascio, emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. non può essere fatta valere n‚ con ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., n‚ con l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., non solo perché‚ tale provvedimento È dichiarato non impugnabile dal legislatore, ma anche perché‚ non avendo natura decisoria non risolve il contrasto sul diritto fatto valere e perciò non può essere equiparato ad una sentenza n‚ può passare in giudicato.

* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1998, n. 514, Mazzuoli c. Pepe.

L'ordinanza di rilascio pronunciata a norma dell'art. 665 cod. proc. civ., con riserva delle eccezioni dell'intimato, essendo un provvedimento che non definisce la causa e non ha natura sostanziale di sentenza, non È impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, neppure ove venga dedotta una pretesa violazione di legge con riguardo all'illegittima sostituzione del giudice inizialmente designato per la trattazione della causa (nella specie, astenutosi ex art. 51 cod. proc. civ.).

* Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 1988, n. 1.

L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, emessa nonostante l'opposizione dell'intimata, contenendo implicitamente il rigetto della detta opposizione, ha valore di sentenza suscettibile di impugnazione attraverso gli ordinari mezzi e, quindi, con appello, trattandosi di provvedimento pronunciato in primo grado, e non con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

* Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1985, n. 3026.

L'eventuale illegittimità dell'ordinanza provvisoria di rilascio, emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c., non può essere fatta valere n‚ con ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione, n‚ con l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c. non solo perché‚ tale provvedimento È dichiarato non impugnabile dal legislatore, ma anche perché, non avendo natura decisoria, non risolve il contrasto sul diritto fatto valere e perciò non può essere equiparato ad una sentenza n‚ può passare in giudicato.

* Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1997, n. 1917, Vignali c. Primoli Prima.

L'ordinanza di convalida dello sfratto, che il pretore emetta nonostante la comparizione ed opposizione dell'intimato, rinviando la causa per il prosieguo, È da considerarsi, a prescindere dalla erronea qualificazione adottata, come ordinanza di rilascio, secondo la previsione dell'art. 665 cod. proc. civ., e, pertanto, non È impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto configura un provvedimento privo di decisorietà e definitività, restando le sorti della controversia affidate alla conclusione dell'ordinario processo di cognizione instauratosi per effetto di detta opposizione.

* Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1984, n. 4724.

Nel procedimento per convalida di sfratto, la non impugnabilità dell'ordinanza di rilascio espressamente prevista dall'art. 665 primo comma c.p.c., e discendente dal carattere provvisorio del provvedimento, destinato ad essere superato e sostituito dalla sentenza di merito, deve essere affermata anche quando il pretore, per ragioni di competenza, rimetta le parti davanti ad altro giudice, di modo che solo in sede di riassunzione della causa dinanzi a detto giudice l'intimato può contestare la legittimità della pretesa attrice (e di quell'ordinanza).

* Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8616, Grandi c. Bonadinam.

L'ordinanza con cui il pretore, in sede di convalida di sfratto, disponga il rilascio dell'immobile locato ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ. ed il prosieguo del giudizio per l'esame del merito, disattendendo l'eccezione di incompetenza dell'intimato, ha, in relazione a tale ultima statuizione, natura di pronunzia sulla competenza, come tale impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza, in difetto del quale resta precluso all'interessato ogni ulteriore e diverso rimedio sul punto, ormai coperto dal giudicato, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto contro quell'ordinanza, e, a fortiori, del successivo identico gravame avverso la sentenza con la quale il giudice adito abbia confermato detta statuizione.

* Cass. civ., sez. III, 16 aprile 1984, n. 2463.

L'ordinanza di rilascio resa dal pretore ex art. 665 c.p.c. nel procedimento di convalida di sfratto nonostante la contestazione da parte dell'intimato della sua competenza funzionale (nella specie deducendosi l'esistenza di una clausola compromissoria) contiene, sia pure implicitamente, una pronuncia affermativa di detta competenza e pertanto È impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.

* Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1991, n. 387, S.r.l. RA-GA c. S. r.l. Club Francesco Conti.

L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato con riserva delle eccezioni del convenuto emessa dal pretore ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., senza che con essa siasi risolta una questione di competenza, È tale non solo nella forma ma anche nel suo contenuto sostanziale, consistendo in un provvedimento provvisorio che non decide alcun punto della controversia n‚ contiene o importa, per sua natura o funzione, neanche per implicito o per presupposto, una pronuncia sulla competenza. Pertanto, essa non È soggetta a istanza per regolamento di competenza, a meno che il provvedimento non sia stato emesso in una controversia attribuita ratione materiae a un giudice speciale o specializzato.

* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1975, n. 1475.

Mentre nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663 cod. proc. civ. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è l'intimazione di licenza o di sfratto convalidata, nell'ipotesi considerata dall'art. 665 cod. proc. civ. titolo esecutivo è l'ordinanza non impugnabile di rilascio, con la conseguenza che il giudice non deve, in tal caso, pronunciare alcun ordine di apposizione della formula esecutiva, la quale deve invece essere apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 475 cod. proc. civ. in calce alla copia autentica di quell'ordinanza.

* Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1980, n. 6483.

L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. conserva efficacia di titolo esecutivo anche nel caso di estinzione del successivo processo di cognizione, restando onere del convenuto iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore e far perdere in tal modo il valore di titolo esecutivo al detto provvedimento.

* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1991, n. 4319.

L'ordinanza di rilascio ha efficacia esecutiva provvisoria fino alla conclusione del giudizio di merito, ma, in caso di estinzione del processo, essa non può essere equiparata a una sentenza di merito, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ., n‚ costituire giudicato, si che il conduttore può autonomamente iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore.

* Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1976, n. 4464.

Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto di cui agli artt. 657 e segg. cod. proc. civ., l'ordinanza di rilascio del bene locato con riserva delle eccezioni del convenuto, resa a norma dell'art. 665 cod. proc. civ., pur costituendo titolo esecutivo, ha natura e funzione meramente provvisorie e prescinde dal definitivo accertamento della sussistenza del diritto fatto valere dal locatore, che È riservato alla successiva fase del procedimento stesso, a cognizione ordinaria, in esito alla quale il titolo stesso verrà confermato, sostituito o caducato. Pertanto, ogni fatto estintivo o modificativo dell'originaria spettanza ed attuale persistenza del suddetto diritto, ancorchè‚ venga dedotto in relazione ad uno ius superveniens astrattamente idoneo a determinare la prosecuzione del rapporto locativo e l'esclusione del rilascio (nella specie, art. 65 della L. 27 luglio 1978 n. 392), può essere fatta valere soltanto nella fase a cognizione ordinaria di quel procedimento, e non anche a mezzo di opposizione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso l'esecuzione intrapresa in forza dell'indicata ordinanza.

* Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1983, n. 2978.

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, che sia stata pronunciata dal giudice fuori udienza, va comunicata a cura del cancelliere, a sensi degli artt. 136 e 176 cod. proc. civ., alle parti, ai fini della regolare prosecuzione del giudizio di merito. Ove sia mancata tale comunicazione -intesa, nel sistema della legge, a provocare, previa la cognizione legale del provvedimento stesso, la costituzione dell'intimato nell'udienza fissata per l'inizio del processo di cognizione del merito dinanzi allo stesso giudice - il procedimento di cognizione che si sia, nonostante tale difetto, svolto è nullo ed è parimenti nulla la sentenza in esso pronunciata. Trattasi di nullità sostanzialmente identica a quella derivante dalla mancanza della citazione introduttiva delle parti dinanzi al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ.

* Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 1968, n. 3228.

f) Poteri del giudice

Nel procedimento per convalida di sfratto in cui vi sia opposizione dell'intimato, il provvedimento del pretore che, senza decidere sulla competenza in ordine all'ulteriore fase di cognizione, e previa delibazione sommaria delle eccezioni dell'intimato, si limiti a rigettare l'istanza del locatore per conseguire l'ordinanza di rilascio, disponendo altresì per il prosieguo della causa, ha natura di ordinanza, non impugnabile con l'appello, e non idonea ad interferire sulla successiva decisione della causa.

* Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1983, n. 7138.

Una volta instaurato il procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto dinanzi al pretore (o al conciliatore) competente a norma dell'art. 661 cod. proc. civ. ed una volta che, comparso ed oppostosi l'intimato, il giudice adito abbia negato il provvedimento provvisorio di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. ed abbia dato le disposizioni per l'inizio del necessario, successivo e collegato procedimento ordinario di cognizione, la speciale azione per convalida di licenza o di sfratto si È esaurita, e sono precluse, per questo solo motivo, una successiva domanda di convalida ed una successiva istanza di provvedimento provvisorio di rilascio.

* Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1972, n. 1879.

L'ordinanza con la quale, ritenuta la sussistenza di gravi motivi in contrario, il pretore non accoglie l'istanza del locatore diretta ad ottenere il provvedimento di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, non È impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.

* Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1974, n. 4124.

Qualora, in pendenza di un ordinario procedimento di cognizione nel quale si controverta sul diritto alla continuazione delle locazioni in forza di proroga legale, il locatore intimi licenza per finita locazione alla scadenza contrattuale, il pretore adito con il procedimento speciale deve pronunciare l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, ex art. 665 primo comma cod. proc. civ., astenendosi dal dichiarare la litispendenza tra i due procedimenti. La pendenza del procedimento ordinario assume rilevanza soltanto quando, dopo l'ordinanza di rilascio, facendosi luogo al giudizio di cognizione sul merito della causa di cessazione del rapporto locatizio, sorge la necessità di stabilire quale sia il giudice competente, secondo le regole ordinarie.

* Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 1973, n. 3460.

Qualora il pretore, adito in sede di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, a fronte della richiesta di ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. da parte del locatore e dell'eccezione di litispendenza proposta dal conduttore (per essere la stessa causa pendente davanti al tribunale per il giudizio di merito), accolga l'eccezione e dichiari con sentenza la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, deve intendersi conclusa la cosiddetta fase sommaria, con la conseguenza che il termine per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza avverso tale decisione rimane soggetto alla sospensione durante il periodo feriale (che trova deroga soltanto con riguardo alla fase monitoria).

* Cass. civ., sez. III, 15 marzo 1989, n. 1305, Soc. S.I.A.I. c. Morini.

I provvedimenti immediati emessi dal pretore nella fase preliminare dei procedimenti per convalida di sfratto (artt. 665 e 666 cod. proc. civ.), in considerazione del loro carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito in primo grado, e non ostano, pertanto, alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'art. 41 cod. proc. civ.

* Cass. civ., Sezioni Unite, 18 dicembre 1985, n. 6448.

Nei procedimenti per convalida di sfratto, il pretore, qualora ritenga la causa di competenza della sezione specializzata agraria, deve astenersi anche dall'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c., restando escluso che il potere di emettere l'ordinanza di rilascio possa fondarsi sull'art. 8 c.p.c. come modificato dalla legge n. 399 del 1984, atteso che tale norma non ha ampliato l'ambito del giudizio pretorile in materia agraria.

* Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 1990, n. 10084, Mannarino c. Frangella.

L'ordinanza di convalida di sfratto che il giudice adito emette nonostante la comparazione e l'opposizione dell'intimato rinviando la causa per il prosieguo con riserva delle eccezioni del convenuto, fissando la data per il rilascio dell'immobile, non è suscettibile di impugnazione con appello in quanto configura un provvedimento privo di decisorietà e definitività restando le sorti della controversia affidate alla conclusione dell'ordinario processo di cognizione istauratosi per effetto di detta opposizione. L'illegittimità del provvedimento perché‚ emesso in assenza di specifica istanza da parte del locatore, non può essere prospettata con l'appello, bensì nel giudizio di primo grado a cognizione piena, unitamente alle altre eccezioni, sollevate con l'opposizione allo sfratto.

* Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2000, n. 15363, Zorzenon c. Inpdap.

g) Rapporto con art. 55 L. 392/1978

La contestazione della morosità, da parte del conduttore cui sia stato intimato sfratto ex artt. 658 cod. proc. civ., qualora sia diretta ad opporsi alla convalida ed all'ordinanza di rilascio di cui all'art. 665 cod. proc. civ, esaurisce in tali limiti la sua efficacia e, quindi, non preclude nè rende incompatibile il ricorso alla sanatoria di cui all'art. 55 della L. n. 392 del 1978, introdotta a completamento più dettagliato della procedura di convalida dettata dal codice di rito per la possibilità offerta al conduttore di sanare la morosità e la cui utilizzazione comporta implicitamente, ma necessariamente, la manifestazione della prevalente volontà solutoria del conduttore, che va autonomamente valutata e regolamentata in aderenza alla ratio legis di componimento della lite.

* Cass. civ., sez. III, 21 agosto 1985, n. 4474.

 h) Ricorso per cassazione

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza È consentito a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Conseguentemente non può essere impugnata con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all'art. 665 c.p.c., che non definisce la causa, perché‚ nel giudizio sul rilascio possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza. Nè a diversa conclusione può pervenirsi nel caso in cui si contesti la mancata ammissione della parte al godimento del beneficio della purgazione della mora, a norma dell'art. 55 della L. n. 392 del 1978, poichè la relativa richiesta È espressione di una facoltà strumentale del conduttore o dell'intimato e non di un diritto soggettivo, e contro il diniego vanno utilizzati i rimedi ordinari, compresi, se lo consente la fattispecie, quelli delle opposizioni esecutive.

* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1996, n. 5088, Soc. Italia Hotels c. Soc. Centro Alberghiero Fauch.

i) Sospensione dei termini

La sospensione dei termini processuali disposta dalla L. 7 ottobre 1969 n. 742 -mentre è inapplicabile al procedimento di convalida di licenza e di sfratto, considerato urgente ratione materiae - è, invece, operante nella fase in cui la causa avente ad oggetto la finita locazione sia stata trattata ed istruita con il rito ordinario, dopo la caducazione di quello speciale disciplinato dagli artt. 657 e segg. del cod. proc. civ., a seguito delle eccezioni di soggezione del contratto al regime di proroga legale formulate dall'intimato, essendo venuta meno la ragione di urgenza che contraddistingue la fase sommaria.

* Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1982, n. 5977.

l) Successivo giudizio

Conclusosi il procedimento di convalida di sfratto, a seguito dell'opposizione dell'intimato, il successivo giudizio di cognizione, per il rilascio dell'immobile, resta soggetto al rito ordinario, sicché  proponibilità in esso di domande ed eccezioni non può trovare ostacolo nella loro mancata formulazione nel corso di quel precedente procedimento.

* Cass. civ., sez. III, 21 novembre 1981, n. 6221.

In materia di sfratto, il procedimento che, a seguito della opposizione dell'intimato, succede alla fase sommaria, dà luogo ad un vero e proprio giudizio ordinario con la conseguenza che, qualora in esito allo stesso il giudice pronunci la convalida, una tale statuizione va interpretata come declatoria di cessazione del rapporto locatizio con ordine di rilascio.

* Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1983, n. 1261.

Lo speciale procedimento di convalida di sfratto (nella specie, per morosità) si trasforma in giudizio di cognizione ordinaria per il solo fatto dell'opposizione dell'intimato alla pretesa avversaria, a nulla rilevando i limiti più o meno ampi dell'opposizione. Conseguentemente, qualora il pretore, malgrado siffatta opposizione, convalidi l'intimato sfratto, il provvedimento, pur presentando la forma dell'ordinanza, ha natura di sentenza e resta soggetto ai comuni mezzi di impugnazione e quindi all'appello.

* Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1985, n. 295.

m) Varie

Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale (nella specie, ordinanza di rilascio di immobile), il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo (nella specie, poiché promissario acquirente di tale immobile), i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.

* Cass. civ., sez. III, 2 aprile 1997, n. 2870, Barbieri c. Belsito.

Nell'ipotesi di immobile danneggiato da incendio, l'assicuratore non può evitare il pagamento opponendo all'assicurato (proprietario dell'immobile) l'avvenuto risarcimento in forma specifica da parte del conduttore - presunto responsabile ex art. 1588 c.c. - che abbia provveduto alle necessarie riparazioni, non potendo dedurre situazioni giuridiche estranee al rapporto assicurativo, relative a soggetti che non sono parti in causa ed a pretese di rimborso (del conduttore nei confronti del locatore) e di rivalsa (dell'assicuratore nei confronti del responsabile) che sono meramente eventuali e in ogni caso non formano oggetto di giudizio; inoltre, comportando l'art. 1599 c.c. solo una presunzione di responsabilità, non potrebbe escludersi il rimborso da parte del locatore delle spese sostenute dal conduttore per ripristinare l'immobile e, in tal caso, il locatore avrebbe comunque diritto di essere risarcito dal suo assicuratore, atteso che l'esborso troverebbe pur sempre la propria ragione d'essere nel sinistro.

* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3470, Soc. Ras c. Soc. Officine Meccaniche Gardone Riviera.

Qualora la parte intimata comparisca personalmente all'udienza per la convalida di sfratto per morosità e si opponga alla intimazione, è del tutto irrilevante ai fini dell'adozione dell'ordinanza di rilascio che il difensore della suddetta parte sia assente in quanto aderente allo stato di agitazione proclamato dal proprio ordine professionale, dato che la comparizione e l'opposizione personalmente svolte dal conduttore sono idonee e sufficienti ai fini della regolarità del procedimento.

* Pret. civ. Frosinone, ord. 27 novembre 1995, D'Itri c. Bottini.

 

Indice LOCAZIONE E CONDOMINIO
Aggiornamento del canone locativo Amministratore nominato dall'Autorità Giudiziaria Animali in condominio Antenne condominiali
Aree verdi e condominiali Ascensore condominiale Assistenza della forza pubblica Attribuzioni dell'amministratore
Autorimesse e posti auto condominiali Balconi Barriere architettoniche Canne fumarie
Condominio minimo Convocazione dell'assemblea condominiale Cortili condominiali Convalida della licenza o dello sfratto
Danni in condominio Danni per ritardata restituzione della cosa locata Deposito cauzionale Destinazione degli immobili a particolari attività
Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza Diritto di prelazione sull'immobile locato Diritto di riscatto Distanze legali in condominio
Esigenze abitative di natura transitoria Finestre e vedute Fognature e scarichi condominiali Impianto idrico in condominio
Impugnazione delle delibere assembleari Immissioni (rumori,fumi,esalazioni) Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale Ingressi in condominio
Innovazioni in condominio Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione Lastrici solari Mancato o ritardato pagamento del canone e oneri accessori
Miglioramenti apportati alla cosa locata Modalità per il rilascio: art. 56 L. n. 392/78 Muri condominiali Nuova legge sulle locazioni abitative
Obbligazioni principali del conduttore Obbligazioni principali del locatore Oneri accessori Opposizione dell'intimato
Perimento dell'edificio condominiale Portierato, custodia e pulizia Rapporto di portierato Recesso del conduttore
Recesso del locatore e ripristino del rapporto Regolamento condominiale Restituzione della cosa locata Rinnovazione del contratto locazione
Riparazioni straordinarie Riscaldamento e risparmio energetico Scale condominiali Sicurezza degli impianti condominiali
Soffitti e solai Sopraelevazione negli edifici condominiali Sottotetto condominiale Sublocazione e cessione del contratto di locazione
Successione nel contratto di locazione Supercondominio Tabelle millesimali Termine per il pagamento dei canoni scaduti
Uso della cosa comune condominiale Uso diverso da quello pattuito Uso promiscuo dell'immobile locato Uso della proprietà esclusiva
Vendita Diretta Immobili Verbale dell'assemblea condominiale Vizi della cosa locata  

 

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